La recente manovra finanziaria, decreto n.78 del 31 maggio 2010, prevede in maniera esplicita diverse deroghe rispetto all’applicazione delle nuove finestre di uscita.
Per il comparto scuola e università si continuerà a ritenere valido il contenuto dell’articolo 59 delle legge 449/1997. Ciò vuol dire che in caso di maturazione dei requisiti alla pensione entro il 31 dicembre dell’anno il trattamento previdenziale decorrerà dalla data di inizio dello stesso anno scolastico o accademico, ad esempio il 1 settembre.
Non solo, particolare attenzione anche per i lavoratori in preavviso o con titolo abilitante al lavoro. In questo caso, anche se i requisiti alla pensione verranno raggiunti dopo il 31/12/2010 si continueranno ad applicare le finestre previste in precedenza dal combinato disposto secondo le leggi 243/2004 e 247/2007 nei confronti dei lavoratori dipendenti che, alla data del 30 giugno 2010, avevano in corso il periodo di preavviso e che maturano, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, i requisiti di età e di contribuzione previsti dalla normativa.
La deroga vale anche per i lavoratori per i quali, con il raggiungimento del limite di età, decade il titolo abilitante all’attività lavorativa.
La normativa generale sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici non si applica (nei limiti delle 10.000 unità) ad alcune categorie di lavoratori che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011.
In questo caso si tratta di lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’articolo 4 e 24 della legge 223/1991 e successive modifiche in base ad accordi sindacali stipulati prima del 30/4/2010 e che maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità. I lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7 della legge 223/1991 per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30/4/2010 e i lavoratori che, all’entrata in vigore del decreto legge in commento, godano di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore ai sensi dell’articolo 2 legge 662/1996.
È opportuno precisare che la durata dell’indennità di mobilità è strettamente correlata all’età e alla ubicazione geografica, potendo andare da un minimo di 12 mesi (“under 40” al Nord) ad un massimo di 48 mesi (“over 50” nel Mezzogiorno).
L’Inps si occuperà di vigilare sul tetto dei 10,000 fortunati; infatti, se risulterà raggiunto la quota massima l’Inps non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento.
sono un lavoratore che ha presentato domanda di prosecuzione volontaria di contribuzione (essendomi dimesso in aprile 2010). Sto constatando amaramente che al contrario della precedente riforma(247/2007) non esiste nessuna deroga per i prosecutori volontari. Per i quali in questa manovra non esiste nessuna forma di tutela pur non avendo in essere nessun rapporto di lavoro e dovendosi sobarcare l’intero onere contributivo.
Ha perfettamente ragione. A sostegno di quello che sostiene il post “La pensione che verrà” fotografa questa situazione.
SONO DIPENDENTE P.A. DAL MAGGIO 73 CON 59 ANNI AD AGOSTO 2O1O,QUINDI QUOTA 96.HO PREVENTIVATO L’USCITA A LUGLIO 2011
@ VINCENZO:
La quota prevede sia un requisito contributivo che anagrafico.
Occorre, per dare delle risposte più precise, anche conoscere altri particolari, quali se ha in corso altri versamenti in altre casse.
Ad ogni modo Le consiglio di rivolgersi ad un patronato che darà tutte le informazioni gratuitamente e che sarà in grado di definire organicamente la sua contribuzione presso l’INPDAP.
Saluti
Gentile signor Pentella,
sono in cassa integrazione speciale dal 24 febbraio di quest’anno; compirò 65 anni nell’aprile 2011 e, quindi, con il precedente sistema avrei dovuto andare in pensione il 1 ottobre 2011.
Secondo la nuova finanziaria ho titolo per essere incluso nelle 10.000 eccezioni previste dalla finanziaria
Grazie, cordiali saluti
Non sono riuscito a trovare la risposta al mio quesito dello scorso 21 luglio. Ci sono novità su questo aspetto visto che la finanziaria è stata approvata. Grazie
Ferruccio
Sono un’insegnante di religione con nomina annuale, ora che ho compiuto 65 anni, il delegato diocesano non vuole più darmi la nomina. Già due anni fa ho chiesto deroga alla scuola per altri due anni dopo i 65 al fine di maturare il minimo contributivo di 20 anni. Risultato sono messa da parte perdendo tutto.
Qualche norma di legge a cui appellarmi?Grazie.
salve signor Pentella volevo sapere gentilmente se posso andare in pensione con le quote 96
avendo 40e 2 mesi di contributi, compio 60 anni il 18 settembre 2012 grazie
Matteo de Nittis