L’articolo 2 del decreto salva-Italia prevede alcune agevolazioni sul costo del lavoro e alcune misure finalizzate a favorire l’occupazione di giovani e donne.
In effetti, in base al contenuto del decreto, si prevede che a decorrere dal periodo d’imposta 2011 e fino al 31 dicembre 2012 è possibile dedurre, così come stabilito dall’articolo 99 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, da parte del datore di lavoro un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni.
Si ricorda che l’articolo 99 prevede che le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.
Il decreto stabilisce che le modalità di presentazione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, delle istanze di rimborso relative ai periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Non solo, è anche possibile, per il datore di lavoro, di ottenere un contributo di 10.600 euro per ogni lavoratore di sesso femminile e lavoratori con un’età inferiore ai 35 anni assunto a tempo indeterminato. Il contributo è aumentato fino a 15.200 per gli stessi lavoratori nelle regione economicamente depresse.
All’articolo 6, in tema di equo indennizzo e pensioni privilegiate, si è deciso l’abrogazione, ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, degli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
Esiste però una deroga: la disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Non solo, analoga considerazione deve essere fatta anche per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda o ai procedimenti instaurabili d’ufficio sempre prima delle data dell’entrata on vigore del provvedimento.