Dal 1° aprile è in vigore la nuova disciplina delle interdizioni dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza.
Una delle novità introdotte dal Dl sulle semplificazioni (Dl 5/2012, in vigore dal 10 febbraio): la ripartizione delle competenze fra le Asl e le direzioni territoriali del Lavoro, da caso a caso. Sono così operative le semplificazioni introdotte dal Dl e comunicate mediante circolare del ministero del Lavoro n. 2 del 16 febbraio e la n. 1275 comunicata dall’Inail il 21 febbraio u.s.
Interdizione dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza
In caso di interdizione per gravi complicazioni dello stato di gravidanza, competente di tutta la procedura è esclusivamente la Asl. Se invece l’interdizione deriva da condizioni ambientali e lavorative a rischio per la salute della lavoratrice e del bambino, competente sia dell’istruttoria che del provvedimento è la Dtl. Dal 1° aprile in poi, le Dtl dovranno inviare alle Asl le richieste di astensioni che non definibili entro questa data.
Ampliando il ventaglio delle informazioni ad altri settori, ci parliamo anche delle nuove norme per il collocamento.
Norme per il collocamento
Per il collocamento, dal 10 febbraio 2012 le semplificazioni già previste per il settore del turismo sono estese al settore dei pubblici esercizi, la cui classificazione si desume dai Ccnl di settore. La novità: nel caso in cui il datore di lavoro non sia a conoscenza di uno o più dati anagrafici del lavoratore, ora può comunicare l’assunzione anche tre giorni dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro. Restando fermo l’obbligo di presentare una comunicazione preventiva dalla quale risultino la tipologia contrattuale e l’identificazione del lavoratore.
La norma non ha solo unificato le regole per i due settori, ma è andata oltre. Allo scopo di contrastare il lavoro “nero”, ha annullato la flessibilità consentita dalla deroga in un settore nel quale si verificano spesso delle esigenze improvvise, ovvero ha annullato la possibilità di comunicare l’assunzione nei cinque giorni successivi all’inizio del rapporto di lavoratori per servizi speciali ed emergenti nel turismo e nei pubblici esercizi, servizi che si esauriscono nell’arco di un periodo non superiore a tre giorni.