I lavoratori che hanno un figlio affetto da grave handicap hanno diritto ad agevolazioni particolari.
Fra le altre, il diritto al prolungamento dell’astensione facoltativa oppure al permesso giornaliero retribuito per una o due ore fino al compimento del terzo anno di età del figlio. Dopo che il bambino avrà compiuto i tre anni, il genitore lavoratore avrà diritto a tre giorni di permessi mensili retribuiti.
Il congedo per figli affetti da handicap grave in dettaglio:
*Il lavoratore con figlio portatore di handicap ha diritto a congedo, permessi e riposi anche se l’altro genitore non lavora oppure non ne ha diritto.
*Il lavoratore non può beneficiare di permessi e astensione facoltativa nello stesso giorno. Più chiaramente non può richiedere permessi nel periodo in cui è in congedo per handicap del proprio figlio.
*I genitori però possono beneficiare contemporaneamente l’uno dell’astensione facoltativa e l’altro dei permessi per i figli disabili.
*Il genitore lavoratore può cumulare anche riposi e permessi nel periodo di congedo per figlio portatore di handicap e di congedo per malattia del figlio.
Per quanto riguarda l’importo del congedo parentale per figli con handicap grave precisiamo che corrisponde all’importo dell’ultima retribuzione percepita con i relativi contributi figurativi. L’importo del congedo parentale non è riconosciuto ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio. Gli stessi diritti di permessi, congedo e riposi sono riconosciuti dalla legge anche ai genitori affidatari o a quelli adottivi.
Il congedo parentale dei figli con handicap grave equivale si ottiene per un periodo di sei mesi per la madre e sette mesi per il padre; il periodo si prolunga fino a dieci-undici mesi se ne beneficiano entrambi i genitori.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di congedo parentale per i lavoratori-genitori di figli con handicap grave va presentata mediante i modelli Mod-Hand4 per i genitori e Mod-Hand5 per fratelli e sorelle. La domanda va compilata in duplice copia: una da presentare all’ufficio Inps e l’altra al datore di lavoro insieme alla documentazione della ASL che attesti la disabilità del bambino.
Il congedo parentale per figli con handicap grave spetta *ai genitori, naturali o adottivi, e dal 27 aprile 2001 anche ai genitori affidatari di disabili; *ai fratelli o alle sorelle conviventi del portatore di handicap grave, nel caso in cui muoiano entrambi i genitori o nel casi in cui i genitori siano inabili e quindi impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato.