Le lavoratrici a progetto, le collaboratrici coordinate e continuative, le associate in partecipazione e le lavoratrici autonome non iscritte ad una cassa previdenziale professionale possono ricorre ad alcune tutele di natura economica al fine di salvaguardare una parte dei loro compensi. L’unica condizione essenziale è la sola iscrizione alla gestione separata Inps, così come prevede l’articolo 2 della legge 335/1995.
Infatti, per i congedi di maternità e di paternità è prevista una specifica indennità, sempre che il lavoratore abbia maturato almeno tre mesi di contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007 e dello 0,72% per i periodi successivi) nei dodici mesi antecedenti al periodo indennizzabile.
A questo proposito si ricorda che l’aliquota contributiva riferita all’anno 2010, per gli iscritti alla gestione separata Inps, è pari al 26,72 %, di cui lo 0,72 costituisce proprio la maggiorazione descritta in precedenza.
Attualmente le indennità si dividono tra congedo per maternità e parentale. nel primo caso, l’indennità è dell’80% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo, come sopra individuato. Al contrario, per il congedo parentale è del 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo, come sopra individuato.
Ulteriore presupposto per la maturazione di tali diritti è l’effettiva astensione dal lavoro, che, in sede di richiesta dell’indennità di maternità, dovrà essere avvalorata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del lavoratore e del committente.
Nei periodi di congedo saranno accreditati la contribuzione figurativa che sarà ritenuta utile ai fini della maturazione e della quantificazione del trattamento pensionistico.
A tal proposito, la circolare Inps n. 64 del 2010, chiarisce le modalità di calcolo della contribuzione figurativa e del numero dei mesi coperti da questo istituto contributivo.
La circolare dell’istituto previdenziale precisa che la copertura contributiva figurativa non può essere di durata superiore al periodo di assenza per maternità o per congedo parentale per il quale è corrisposta la relativa indennità. Non solo, anche la contribuzione figurativa per il relativo periodo da coprire andrà sommata, ai soli fini della misura della prestazione, in aggiunta a quella già accreditata.
volevo informazioni all’acconto richiesto all’imps per la maternita’ con il contratto a progetto