La Sezione Penale del Tribunale di Pisa ha recentemente contribuito a chiarire la figura del medico competente in merito alla valutazione dei rischi sul lavoro.
In effetti, il Tribunale, con sentenza n. 399 del 27 aprile 2011, ha condannato il medico per non aver collaborato in modo attivo nella valutazione dei rischi sul luogo di lavoro incorrendo ad una violazione del decreto legislativo 81/2008.
Ricordiamo che il decreto legisaltivo prevede espressamente diversi obblighi a carico del medico: dal disposto si apprende, all’articolo 25, che il medico collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Non solo, il medico collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale.
Nella fattispecie in esame, a seguito di una verifica da parte dei funzionari ASL di Pisa, si rilevava che il documento di valutazione dei rischi sottoscritto dal medico presentava lacune e incongruenze. Dai rilievi degli ispettori si contestavano al documento, redatto dal datore di lavoro e sottoscritto dal medico, inadeguatezze nelle procedure di primo soccorso e negli aspetti organizzativi in fatto di montaggio e smontaggio dei ponteggi non dando particolare risalto ai sistemi di protezione e di salvataggio disponibili.
Non solo, gli ispettori dell’Asl di Pisa rilevavano anche una cattiva applicazione della sorveglianza sanitaria che vedeva coinvolti tutti i lavoratori senza tenere conto della loro reale esigenza. In effetti, il medico competente, in accordo al decreto, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.