Il decreto Milleproroghe ha apportato diverse modifiche in materia di lavoro e in particolare ha ribadito alcune considerazioni a proposito dell’esonero dal servizio per i dipendenti pubblici e sul lavoro accessorio per i titolari di sostegno del reddito.
In effetti, l’articolo 2, in particolare al comma 54 della legge n. 10/2011, del decreto Milleproroghe è intervenuto sull’articolo 72, comma 1, della legge n. 133/2008 prevedendo anche per gli anni 2012, 2013 e 2014 la possibilità per i dipendenti pubblici di essere esonerati dal servizio nel quinquennio precedente il raggiungimento dell’anzianità massima contributiva, con domanda di esonero da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno.
Dalle disposizioni rimane escluso il personale scolastico.
Il Legislatore ha, poi, introdotto un comma, 1-bis, nel quale si stabilisce che i posti resisi vacanti ai sensi del comma 1, non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero.L’articolo 1 della legge n. 10/2011 che ha convertito, con modificazioni, il decreto n. 225/2010 è intervenuto anche su due istituti introdotti in via sperimentale nel lavoro accessorio. Si tratta delle ipotesi contenute nell’ultimo periodo del comma 1 e nel comma 1-bis del decreto n. 276/2003. Entrambe con scadenza al 31 dicembre 2010 sono state prorogate fino al 31 marzo, con la possibilità di un’ulteriore proroga fino al successivo 31 dicembre rimandata però ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concertato con quello dell’Economia.
Il Legislatore ha stabilito che la norma deve adattarsi per tutte le attività di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratto a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
Non solo, è anche applicabile nelle attività accessorie rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli Enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare , da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, della legge n. 2/2009, con sottrazione da parte dell’Inps, dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, degli accrediti contributivi derivanti dalla prestazione di lavoro accessorio.