All’articolo 29, comma 16 quinquies della legge n. 14/2012 che ha convertito il decreto legge milleproroghe n.216/2011, si stabilisce che le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 1 e 2 della legge n.238/2010 possono essere riconosciuti non già sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, ma sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. In sostanza, vengono così prorogate le agevolazioni previste per i lavoratori che decidano di rientrare in Patria.
Secondo quanto stabilisce la disposizione, questi benefici fiscali spettano ai cittadini dell’Unione europea che, non già alla data del 20 gennaio 2009, bensì a partire dalla data del 20 gennaio 2009 siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge già in precedenza citata.
I soggetti destinatari del provvedimento sono così i cittadini dell’Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonchè la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.
Per gli effetti del beneficio, i redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali
- 20 per cento, per le lavoratrici;
- 30 per cento, per i lavoratori.
I benefici sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis).
La fruizione dei benefici è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonchè del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 di cembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
Sono esclusi dai benefici i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all’estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali.