La riforma del lavoro ha introdotto, oltre all’Aspi, anche la Mini-Aspi, una prestazione previdenziale erogata a sostegno dei lavoratori disoccupati che non hanno i requisiti previsti per accedere all’Aspi.
Quindi, oltre all’Assicurazione sociale per l’impiego con requisiti normali, è prevista anche quella con requisiti ridotti, esattamente come per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. La Mini-Aspi sarà dunque un altro sostegno al reddito dal 1° gennaio 2013 e assicurerà un’indennità disoccupazione per i lavoratori che abbiano almeno 13 settimane di contributi per attività lavorativa negli ultimi 12 mesi. Anche in questo caso, l’indennità Mini-Aspi spetta se permane lo stato di disoccupazione e nella stessa misura, cioè nello stesso importo rispetto all’Aspi.
Aspi e Mini-Aspi possono decadere oppure essere sospese o essere ridotte in alcuni casi, per i quali il lavoratore ha l’obbligo di restituire l’indennità eventualmente percepita senza averne i requisiti. Ovvero *se perde lo stato di disoccupazione; *se inizia un’attività autonoma senza comunicare all’Inps il reddito annuo presunto derivante dall’attività autonoma; *se raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; *se acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità, se però il lavoratore non opta per l’indennità erogata dall’Aspi. In dettaglio…
*Il diritto alla Mini-Aspi decade dal momento in cui si verifica la causa che ne determina la decadenza e in questo caso il lavoratore ha l’obbligo di restituire l’indennità che eventualmente ha continuato a percepire.
*La sospensione dell’Aspi è prevista, fino ad un massimo di 6 mesi, se il lavoratore disoccupato ha un nuovo rapporto di lavoro subordinato. In caso di sospensione per un periodo inferiore a 5 mesi, l’Aspi riprende il decorso dal momento della sospensione. I contributi versati per il nuovo rapporto di lavoro possono valere per un nuovo trattamento di sostegno, ovvero sia per l’Aspi sia per la mini-Aspi.
*La riduzione Aspi si verifica nel caso in cui il lavoratore svolga un lavoro autonomo, il cui reddito è inferiore al limite stabilito per lo stato di disoccupazione. La riduzione, in questo caso, è pari all’80% del reddito previsto dal lavoratore per il nuovo lavoro autonomo. Rimandiamo ad eventuali aggiornamenti sul tema.