Con la circolare n. 1 del 18 gennaio 2012, l’INPGI comunica i valori del minimale e dei massimali contributivi, nonché le aliquote contributive per la Gestione separata con riferimento all’anno 2012. I minimali contributivi previsti a decorrere dal 1° gennaio 2012 risultano rideterminati in euro 45,70 giornalieri, pari ad euro 1.188,20 mensili.
Al riguardo, le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/1989 convertito in L. n. 389/1989).
Non solo, anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni, sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva.
Al momento, per la Gestione separata, l’INPGI non ha recepito nel proprio ordinamento le disposizioni di cui all’art. 22, co. 1, della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), che hanno incrementato dell’1% l’aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex lege n. 335/1995. Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative (con o senza progetto), resta confermata la misura del contributo integrativo del 2% a carico del committente, da erogare direttamente al giornalista.
Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, la contribuzione è dovuta nel limite del massimale contributivo annuo (art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995), per l’anno 2012, fissato in euro 96.149,00.
Mentre, sempre per l’anno 2012, l’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito (art. 1, co. 3, L. n. 233/1990) pari ad euro 14.929,79.
Infine, in materia di congedo straordinario assistenza lavoratori disabili, la circolare ricorda che a decorrere dal 1° maggio 2011, l’autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento dell’indennità economica rientra nelle competenze dell’INPS, anche per i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l’INPGI. L’INPGI, a richiesta del giornalista, provvede solo ed esclusivamente all’accredito della contribuzione figurativa, tenendo conto dell’aliquota contributiva IVS dell’INPGI, pari al 29,97%.