Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla posizione non regolare del socio di una società di capitali attraverso l’interpello n. 2 dello scorso 24 gennaio 2013 intitolato come “ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – DURC – posizione non regolare del socio di una società di capitali”.
A questo proposito, il Ministero, attraverso al Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla richiesta di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che preveda la verifica della posizione ai fini degli obblighi contributivi previdenziali nei confronti dell’INPS di una società di capitali, la stessa debba essere effettuata anche sulla posizione personale dei singoli soci e, in tal caso, in presenza di eventuali pregresse irregolarità contributive, se debba essere negata la regolarità contributiva della società.
Il Ministero ritiene che, in merito alle società di capitali, trattandosi di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale “perfetta” e, quindi, dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci,
il controllo di regolarità nei versamenti contributivi deve essere effettuato sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e dai committenti/associanti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ritiene che
…In linea con l’orientamento sopra esplicitato si ritiene, pertanto, che nell’ambito della verifica della regolarità contributiva delle società di capitali non rileva la posizione contributiva dei singoli soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli stessi non possono incidere sul rilascio del DURC
Al contrario, la verifica appare invece necessaria in caso di società di persone ed in relazione al versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria posizione, così come del resto già evidenziato da questo Ministero con circ. n. 5/2008.