Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in materia ispettiva nei rapporti di Apprendistato; infatti, il Ministero, attraverso la circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, ha fornito le indicazioni operative, al proprio personale ispettivo, circa il corretto svolgimento dell’attività ispettiva.
Per prima cosa, il Ministero ricorda gli Obblighi formativi del contratto di apprendistato. Infatti, in relazione agli aspetti sanzionatori il Legislatore stabilisce anzitutto, all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, che
in caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione
Non solo, il Ministero ricorda che, in relazione a ciascuna tipologia, occorre mettere in evidenza quali siano i “margini” della responsabilità datoriale in ordini agli obblighi formativi, in quanto solo rispetto a tali “margini” è possibile un intervento ispettivo volto a ripristinare un corretto svolgimento del rapporto di apprendistato ovvero l’applicazione del regime sanzionatorio indicato.
Così, Il Ministero, in materia di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ricorda quanto già stabilito con la circolare n. 29/2001dove si poneva in evidenza che è responsabilità del datore di lavoro qualora non consenta al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all’azienda previsti dalla regolamentazione regionale e/o non effettui quella parte di formazione interna eventualmente prevista dalla stessa regolamentazione regionale.
In assenza di specifici percorsi formativi e in mancanza della loro attivazione il datore di lavoro non potrà infatti essere ritenuto “esclusivamente” responsabile dell’obbligo formativo in questione, con la conseguente inapplicabilità della disposizione sanzionatoria di cui al citato art. 7, comma 1, del D.Lgs. n.167/2011.