Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di fornire nuovi chiarimenti in merito alla verifica della genuinità delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto attraverso la circolare n. 29 dell’11 dicembre 2012 avente come oggetto “L. n. 92/2012 (c.d. riforma del lavoro) – collaborazione coordinata e continuativa a progetto – indicazioni operative per il personale ispettivo”.
Il Ministero, oltre a ribadire la natura delle novità introdotte dalla legge n. 92/2012 in merito alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui all’articolo 61 e seguente del decreto legislativo n. 276/2003 dove si era deciso di introdurre diverse restrizioni volti a contrastare fenomeni di abusivismo, precisa che, in base all’articolo 61 il progetto resta l’unico ed indispensabile requisito cui ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti successivamente al 18 luglio 2012.
Infatti, la nuova disposizione chiarisce che
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore
In questo modo si considera superato il precedente orientamento, ovvero anche a programmi di lavoro o nella sua fase.
Per questa ragione, in sostanza, il Ministero, alfine di orientare il proprio personale ispettivo, chiarisce che occorre, non solo la mancata presenza del progetto porta al disconoscimento del rapporto di collaborazione ed alla costituzione, in capo al committente, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma anche la carenza, all’interno del progetto, di alcuni requisiti esplicitamente ribaditi, quali l’autonomia gestionale, il collegamento ad un determinato risultato finale, all’autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente, allo svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi o alla non coincidenza con l’oggetto sociale del committente.
Infatti, sempre per il Ministero è necessario indicare il collegamento funzionale dell’attività svolta ad un determinato risultato finale visto che, ad oggi, risulta necessario, descrivere il progetto assegnato, e non la sola indicazione , con l’individuazione del suo contenuto caratterizzante e del suo risultato finale che si intende conseguire.
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