Un nuovo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in arrivo dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva interpellato a proposito sulla definizione della nozione “consolidati sistemi di bilateralità”.
Infatti, la Direzione del Ministero, attraverso il suo interpello n. 3 dello scorso 24 gennaio 2013 intitolato come interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2001 – art. 3, comma 14, L. n. 92/2012 – nozione di “consolidati sistemi di bilateralità” , ha risposto ad un quesito del Federambiente, in merito alla corretta applicazione della L. n. 92/2012 nella parte in cui prevede, al comma 14 dell’articolo 3, la possibilità di affidare alle parti sociali dei settori in cui siano operanti “consolidati sistemi di bilateralità”, l’introduzione di “misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate”.
In modo particolare, Federambiente ha sollecitato il Ministero a chiarire la portata da attribuire all’espressione “consolidati sistemi di bilateralità” e pertanto una corretta individuazione del campo applicativo della disposizione.
Per la Direzione del Ministero è necessario, in primo luogo, evidenziare che la disciplina risulta contenuta nell’articolo 3 della Legge n. 92/2012 ed è stata pensata per assicurare
adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale,
coinvolgendo, a questo proposito, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Infatti, per il Ministero del Lavoro, occorre, per prima cosa, precisare che la formulazione voglia riferirsi agli enti bilaterali che, oltre ad essere stati costituiti prima del 18 luglio 2012, già operavano effettivamente prima di tale data.
Per questa ragione, il Ministero precisa che
l’abilitazione di quegli enti che, prima dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012, erogavano taluni servizi (ad esempio organizzazione e svolgimento di attività di formazione, orientamento e riqualificazione professionale dei lavoratori delle aziende associate sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori), restando viceversa esclusi gli enti che, sia pur costituiti, non abbiano svolto alcuna attività in favore dei propri iscritti