Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso una sua circolare, ha chiarito il meccanismo di accesso alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi maturati prima del dicembre 1992.
Infatti, il Ministero, ha dato il suo sostanziale assenso ad una circolare INPS dove si poneva in evidenza il diritto a collocarsi a riposo con i requisiti contributivi di quindici anni in vigore nella precedente normativa.
Per la precisione, l’INPS, nella fattispecie, ha voluto ribadire la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti contributivi di 15 anni previsti dalla cosiddetta ‘riforma Amato’ del 1992.
In particolare, la circolare INPS, al momento non ancora pubblicata, intende esprimersi sul diritto alle donne la cui vita lavorativa è stata caratterizzata da discontinuità (ad esempio lavoratori addetti a servizi domestici e familiari, lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo), che hanno maturato diversi anni di contribuzione prima del dicembre 1992, per poi uscire dal mercato del lavoro con la prospettiva di poter fruire della pensione di vecchiaia una volta raggiunto il necessario requisito anagrafico.
Lo stesso Ministero, nel corso della riunione della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza svolta il 23 gennaio 2013, ha definito la programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno 2013.
Non solo, nel corso della riunione sono stati esaminati i dati del Rapporto annuale sull’attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenziale relativo all’anno 2012.
In particolare, il rapporto del Ministero mostra che nel periodo gennaio-dicembre 2012, sono state irrogate n. 47.877 maxisanzioni per l’impiego di lavoratori in nero, con una flessione del – 9 % rispetto al 2011 (52.426), flessione che dipende sostanzialmente dalle ragioni precedentemente evidenziate (crisi economica, diffusione tipologie contrattuali flessibili).
I risultati dell’azione di vigilanza confermano la tendenza ad orientare gli accertamenti ministeriali alla complessa attività di valutazione circa la corretta applicazione delle forme contrattuali atipiche o flessibili (contratti di lavoro intermittente, vouchers, contratti part-time, collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, associazioni in partecipazione, partite IVA, etc.).
Infatti, questi rapporti contrattuali sono utilizzate con sempre maggior frequenza dai datori di lavoro e presentano, nei diversi contesti territoriali, rilevanti profili di criticità, in quanto spesso risultano oggetto di uno scorretto impiego e si rivelano connesse a fenomeni di elusione contributiva, dissimulando rapporti di lavoro in concreto di natura subordinata, a tempo pieno ed indeterminato.