Il Ministero dell’Interno, per mezzo della sua circolare n. 6121 del 4 ottobre 2012 insieme alla risposta dell’Avvocatura Generale dello Stato ai numerosi quesiti in merito alla tipologia di documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore straniero almeno alla data del 31 dicembre 2011, utili per definire la recente sanatoria voluta dal governo Monti.
Il parere dell’Avvocatura, espresso in data 4 ottobre 2012, intende specificare cosa debba intendersi, ad esempio, per organismo pubblico legittimato a rilasciare la documentazione rilevante utile per definire la pratica della sanatoria.
In effetti,
Infatti, per questo termine si intende includere tutti i soggetti – pubblici, privati o municipalizzati – che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o una attribuzione pubblica o un servizio pubblico
A questo proposito possono, senza dubbio, rientrare documenti quali le tessere nominative dei servizi pubblici, il certificato di iscrizione presso strutture scolastiche dei figli o per sé, una certificazione medica di una struttura pubblica, fino ad arrivare, così come messo in evidenza nella circolare,
- certificazioni provenienti dalle forze pubbliche, quali sanzioni stradali, amministrative, multe di ogni genere, ecc.
- titolarità di schede telefoniche di operatori italiani (TIM, Vodafone, Wind, Tre, ecc.)
- centri di accoglienza o di ricovero autorizzati o anche religiosi
- documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, sempre in data antecedente al 31 dicembre 2011.
Ricordiamo che non è possibile regolarizzare un cittadino comunitario perché la procedura di emersione può essere avviata esclusivamente nei confronti di cittadini extracomunitari.
Non solo, possono anche essere regolarizzati i rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno e quelli del settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona: in questo caso è possibile regolarizzare anche rapporti di lavoro a tempo ridotto (part‐time), purché non inferiore alle 20 ore settimanali con la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva e, comunque, non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.
Per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato della durata di un anno il numero minimo di giornate annue deve essere pari a 160, con garanzia occupazionale mensile minima di almeno 10 giornate, così come prevede la circolare del Ministero del Lavoro n. 52/2002.