In arrivo un chiarimento, a seguito di una precisa richiesta del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli agrotecnici laureati, in materia di abilitazione alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale.
In effetti, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato, in data 6 maggio 2011, la nota circolare prot. 25/II/0007234 con la quale si conferma le competenze degli iscritti all’Albo in fatto di amministrazione del personale.
In sostanza, la Direzione Generale, richiamando le disposizioni in materia relative alle competenze degli iscritti all’albo, previo conferimento di un incarico di direzione, di amministrazione ovvero di gestione di aziende agrarie sono abilitati a svolgere anche tutte quelle funzioni riconducibili alla più ampia attività di amministrazione del personale riferita ai lavoratori delle medesime aziende.
L’organismo ministeriale, richiamando il contenuto della legge professionale n. 251 del 1986, articolo 11 e comma 1, lett b) e modificata dalla legge n. 91 del 5 marzo 1991, il titolo di Agrotecnico è divenuto titolo professionale e di esso si possono fregiare solo gli iscritti nell’Albo ai quali sono consentite la direzione e l’amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli (art. 10, comma 1, lettera a, legge 5 marzo 1991, n. 91) e la direzione, l’amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all’amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende (art. 10, comma 1, lettera b, legge n. 91/91).
Per questa ragione l’iscritto all’Albo dell’agrotecnico e dell’agrotecnico laureato, previo conferimento di un incarico di direzione, amministrazione o di gestione di aziende agrarie risulta essere abilitato a svolgere anche le funzioni riconducibili all’ampia eccezione di Amministrazione del personale.
Ne consegue che gli iscritti all’Albo hanno piena legittimità allo svolgimento di nuove attività amministrative sul piano lavoristico e previdenziale.