Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto l’applicativo per la compilazione dei moduli di domanda per i flussi di ingresso per lavoratori non comunitari stagionali.
Ricordiamo che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013, attualmente ancora in corso di registrazione presso la corte dei conti, prevede l’apertura dei flussi di ingresso per i lavoratori non comunitari stagionali per l’anno 2013, entro una quota massima di 30.000 cittadini stranieri residenti all’estero.
Come messo in evidenza nei nostri precedenti post, il decreto prevede l’ingresso di lavoratori subordinati stagionali provenienti da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
Secondo le indicazioni contenute nel decreto, nell’ambito della quota di 30.000 unità, 5.000 ingressi sono riservati ai cittadini dei Paesi sopra indicati che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Il Ministero ha predisposto l’applicazione che consente la gestione dei flussi di ingresso attraverso il sito istituzionale. Occorre ricordare che le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 8 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto del 15 febbraio 2013 sulla Gazzetta Ufficiale e sino alle ore 24 del 31 dicembre del corrente anno.
Ricordiamo che la modalità della compilazione è già stata fornita con la circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2013. Nella circolare si chiarisce che è consentita anche la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco sopra riportato che siano tuttavia già entrati in Italia per lavoro stagionale nell’anno 2012.
In questo caso occorre però rispettare sempre il limite delle 30000 domande e per nessuna ragione è ammesso il suo superamento.