Il Ministero del Lavoro, attraverso la sua Direzione generale per l’Attività Ispettiva, ha risposto ad un interpello richiesto dalla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria in merito ai presupposti per l’attivazione delle procedure di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, in rapporto alla fruizione di altre tipologie di ammortizzatori sociali.
In particolare, la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria chiede di chiarire se, al termine di un periodo di godimento di CIG “in deroga” alla legge n. 223/1991, sia comunque necessaria la sussistenza del requisito occupazionale previsto dalla medesima Legge, per fruire successivamente dell’ammortizzatore sociale di cui alla CIGS.
Il requisito occupazionale, stabilito dalla disposizione normativa, costituisce presupposto
Indefettibile, così come ha chiarito lo stesso Ministero, ai fini della presentazione della domanda per CIGS, anche se l’azienda abbia già goduto di un precedente periodo di CIG in deroga.
Il Ministero ricorda pure che, in via preliminare, appare opportuno precisare che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, L. n. 223/1991, il requisito occupazionale necessario al fine di attivare l’intervento straordinario di integrazione salariale è pari, mediamente, ad un numero di 15 lavoratori, impiegati nel semestre precedente la data della richiesta dell’intervento suddetto, salvo le particolari ipotesi contemplate dalla legislazione di settore e da specifici decreti ministeriali.
Si precisa, inoltre, che sono ricompresi nel computo anche gli apprendisti, i dirigenti, i lavoratori a domicilio, nonchè il personale occupato con contratto di inserimento. Le suindicate categorie risultano, tuttavia, escluse dall’accesso ai benefici in esame, fatta eccezione per i lavoratori con contratto di inserimento.
In linea generale non si rinvengono esplicite preclusioni normative sui cosiddetti periodo ponte di cassa in deroga tra una CIGS e l’altra purché nella fattispecie, concreta si riscontrino i presupposti necessari, dettati dalle fonti sopra menzionate, per essere ammessi al trattamento.
Pertanto, si ritiene ammissibile che un’azienda, terminato un periodo di integrazione
salariale straordinaria, sorretta da una delle causali di cui all’articolo 1, L. n. 223/1991 (ovvero ristrutturazione, crisi, riorganizzazione, conversione aziendale, ecc.), possa richiedere e fruire della cassa in deroga, anche senza soluzione di continuità, nonchè avanzare una successiva domanda per CIGS, compatibilmente con le specifiche disposizione di legge.
Sul punto va peraltro ricordato quanto prevede l’articolo 1 comma 5, legge n. 223/1991, secondo il quale
la durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione
Si ammette, la possibilità di ricorrere nuovamente alla CIGS, anche in ragione della medesima causale, nel rigoroso rispetto del termine prescritto dalla citata disposizione.