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Dal Ministero del Lavoro chiarimenti sui soggetti legittimati alla formazione

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 13 del 5 giugno 2012, con la quale fornisce, al proprio personale ispettivo, alcuni chiarimenti in merito alle problematiche della formazione dei lavoratori nel settore edile, specificatamente in relazione al coinvolgimento nell’attività formativa degli “organismi paritetici” (articolo 2, lett. ee), D. L.vo n. 81/2008).

La normativa di riferimento prevede che solo gli Enti bilaterali sono da considerare quali organismi paritetici di settore e questo comporta che solo gli enti bilaterali sono legittimati a svolgere l’attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 37 del D. L.vo n. 81/2008).

La circolare del Ministero arriva in conseguenza delle numerose richieste di chiarimento, in particolare da parte del personale ispettivo, in ordine alle problematiche della formazione dei lavoratoti nel settore edile e specificatamente in relazione al coinvolgimento nell’attività formativa degli organismi paritetici.

â–º Contributi imprese, nuovo accordo per la formazione del personale

Le richieste giunte sono mirate al fine di conoscere quali organismi paritetici del settore siano da ritenersi costituiti da tali associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentai ivi sul piano nazionale e questa particolarità è importante in quanto possono definirsi tali solo gli enti bilaterali emanazione delle parli sociali dotate del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi e non tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile.

â–º Lavoro, la formazione per la sicurezza

Il Ministero chiarisce che solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie dei contratti di lavoro possano definirsi organismi paritetici ai sensi del citato art. 2 e quindi legittimali a svolgere l’attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, così come previsto dall’art. 37 del l .U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per questa ragione, eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali che non sono in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi organismi paritetici.

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