Si è tenuto lo scorso 24 ottobre 2011 la riunione di insediamento del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità“, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) nel corso della quale sono state evidenziate le priorità e le proposte nell’ambito delle prossime attività del Comitato.
Il Comitato, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, ha composizione paritetica e sostituisce, unificando le competenze, i comitati per le pari opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.
Ricordiamo che il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità”, unificando le competenze in un solo organismo, è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall’amministrazione.
Il Comitato unico di garanzia, all’interno dell’amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
I componenti del Comitato, indicati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, sono stati designati con il Decreto Direttoriale del 2 agosto 2011.
Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.