Home » Ministero del Lavoro, per il congedo di maternità è vincolante il parere del medico

Ministero del Lavoro, per il congedo di maternità è vincolante il parere del medico

 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la nota prot. 15/V/0006165/14.01.05.01 del 16 marzo 2011, ha fornito alcuni chiarimento in merito ad un quesito proposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia a proposito della proroga del congedo per maternità e del parere medico della ASL con il conseguente provvedimento di interdizione emanato dalle Direzioni provinciali del lavoro.

Come chiarito dal Ministero, l’astensione anticipata e prorogata per maternità, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 151/2001, è già dettagliatamente disciplinata dall’articolo 17, commi 2, 3 e 4 del medesimo decreto.In particolare, come pone in evidenza il Ministero del Lavoro, il comma 2 contempla i casi in cui il provvedimento di astensione dal lavoro debba essere adottato da parte della competente Direzione Provinciale del Lavoro sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio  sanitario nazionale.

In effetti, il provvedimento di astensione dal lavoro è applicabile nei casi di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato  di  gravidanza o nel caso in cui  le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino. Ad ogni modo deve essere anche valutata la possibilità in cui la lavoratrice non possa essere spostata ad altre  mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

Non solo, il comma 3 chiarisce che, nei casi di astensione anticipata per complicanze della gravidanza, l’astensione è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto.

Come ricorda il Ministero del Lavoro, l’accertamento medico effettuato dalla ASL, costituendo un giudizio di carattere tecnico, è senz’altro vincolante ai fini dell’adozione del relativo provvedimento di interdizione dal lavoro anticipata o posticipata ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 151/2001, come risulta dall’interpello n. 28/2008.

La conclusione risulta confermata, in via più generale, dall’articolo 17 della legge n.241/90 che, nel prescrivere che il responsabile del procedimento, ove siano necessarie valutazioni di organi tecnici e questi non le producano entro i termini di legge, debba rivolgersi ad  altri organi dotati di  capacità  tecnica  equipollente, esclude espressamente l’applicazione della suddetta disposizione in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.

Lascia un commento