Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che, attraverso una sua nota, sono state rideterminate e riassegnate le quote per le annualità dal 2000 al 2005.
Infatti, in risposta alle sentenze del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato risultano
passate in giudicato nel 2010, in merito ai contributi ai sensi dell’art. 96 della Legge 342/2000 e Decreto Ministeriale attuativo 388/2001, è stato pubblicato nella sezione “Pubblicità Legale” del sito del Ministero il Decreto Direttoriale del 5 marzo 2013 di rideterminazione, per le annualità 2004 e 2005, delle quote di contributo alle organizzazioni a suo tempo aventi diritto e di riassegnazione delle quote di contributo esclusivamente alle organizzazioni che hanno inviato entro il termine indicato nel comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, per le annualità dal 2000 al 2005, relativa istanza con i dati identificativi delle stesse e gli estremi aggiornati delle coordinate bancarie, sui quali si è potuto operare detta riassegnazione per la successiva erogazione, appena sarà implementata la cassa sul pertinente capitolo di spesa.
Ricordiamo che i contributi sono concessi a domanda alle associazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall’articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della medesima legge e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all’ art.10 del decreto legislativo n.460/1997, iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS di cui all’articolo 11 del medesimo decreto legislativo.
Per usufruire del contributo, gli interessati devono presentare le domande attraverso un formulario appositamente predisposto annualmente e aggiornato nel mese di novembre dalla Divisione III Volontariato.
Si ricorda che gli interessati devono allegare alla domanda tutta la necessaria documentazione seguendo le istruzioni di compilazione dettagliatamente indicate.
Le domande devono poi essere inviate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre di ogni anno, attenzione al timbro postale, e devono riguardare acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.