La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un interpello in merito ad alcuni chiarimenti richiesti sull’applicazione dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004 sulla decadenza dal diritto di integrazione salariale e sull’articolo 8, comma 5, della legge n.160/1988.
La richiesta di interpello è stata avanzata dall’Assaereporti, ossia l’Associazione Italiana Gestori Aeroporti, allo scopo di conoscere il parere del Ministero sulle norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro.
Infatti, l’istante intende sapere che esiste ancora la norma sulla decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale qualora questo non abbia provveduto a comunicare preventivamente alla sede INPS territorialmente competente lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di fruizione del trattamento stesso o se questa sia stata superata dalle recenti novità introdotte in materia.Per il Ministero del Lavoro occorre riferirsi al sistema della comunicazione obbligatoria di assunzione, ex art. 4 bis, comma 5, D.Lgs. n. 181/2000.
Per la Direzione Generale per l’attività Ispettiva le norme in vigoreche
le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali (…), sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive
Il sistema della pluriefficacia della comunicazione permette che non trovi più l’applicazione l’obbligo a carico del lavoratore di comunicare all’Inps lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale ex art. 8, comma 4, L. n. 160/1988.
Per questa ragione nulla risulta a carico del lavoratore e nessun obbligo può essere a lui imputato e così il Ministero ha chiuso la vertenza che vede coinvolti, da una parte, gli enti previdenziali e, dall’altra, le organizzazioni dei datori di lavoro.