È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 20 maggio 2011 il Decreto Ministeriale del 15 marzo 2011 relativo al Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro.
In base alle disposizioni contenute nel decreto si precisa che il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e come modificato dall’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, eroga una prestazione una tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro.
Non solo, ed è importante precisarlo, la prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore.
La quota spettante è posta in relazione al numero dei familiari superstiti del lavoratore ed è determinato su base annuale anche in base alle risorse disponibili, mentre la prestazione una tantum a carico del Fondo viene erogata anche ai superstiti dei lavoratori privi di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Ferme restando le condizioni previste dall’art. 85 del Testo Unico, il beneficio di cui all’art. 1, nell’importo complessivo ivi stabilito, spetta ai familiari superstiti del lavoratore deceduto, indicati all’art. 85, comma 1, punti 1) e 2), del Testo Unico e in mancanza dei familiari superstiti di cui alla lettera a), a quelli indicati nei punti 3) e 4), del medesimo art. 85.
Si ricorda che, in caso di concorso di più aventi diritto, le quote devono essere divise tra i medesimi in parti uguali.
Il beneficio di è erogato, previa istanza, entro trenta giorni dall’accertamento sommario dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortunio sul lavoro. L’istanza deve essere presentata, o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 40 giorni dalla data del decesso, da uno solo degli aventi diritto alle sedi competenti per territorio dell’Istituto presso cui il lavoratore deceduto era assicurato.
Nel caso di lavoratori non assicurati, le istanze devono essere inviate all’IPSEMA, per i superstiti dei lavoratori occupati nel settore marittimo e aereo, o all’INAIL.
Ricordiamo che le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo sono individuate dal Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008.