Il ministero del Lavoro interviene sul 5 per mille dei lavoratori dipendenti in sede di dichiarazione dei redditi e pone in evidenza gli obblighi di rendicontazione in carico agli enti del Terzo settore.
In primo luogo, il ministero ribadisce che l’obbligo di rendere conto della destinazione delle quote del 5 per mille dell’Irpef riguarda esclusivamente le somme percepite a partire dall’anno finanziario 2008, cioè le somme destinate dai contribuenti con la dichiarazione dei redditi 2007.
Non solo, l’obbligo coinvolge gli Enti che hanno percepito somme superiori a euro 15.000,00.
Tutti gli altri che hanno percepito importi inferiori sono tenuti solamente alla rendicontazione e alla custodia di tale documentazione presso la sede legale per un periodo di dieci anni. Tutta la documentazione deve essere tenuta a disposizione per eventuali verifiche.
Per quanto riguarda le precedenti annualità 2006 e 2007, relative rispettivamente alle dichiarazioni dei redditi 2005 e 2006, sono tenute a presentare il rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali solo le associazioni sportive dilettantistiche.
Ricordiamo che l’obbligo di predisporre il rendiconto è stato introdotto per la prima volta dalla legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (ovvero la finanziaria 2008), in particolare lo prevede espressamente l’articolo 3, ed è stato ribadito all’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2008 che regola le modalità di ammissione al beneficio per l’anno 2008.
Il rendiconto della destinazione delle quote del 5 per mille dell’Irpef deve essere redatto entro un anno dall’effettiva percezione dell’importo spettante e, ai fini del calcolo del termine, si fa riferimento al mese di accreditamento dell’importo registrato dalla competente Tesoreria.
Per esempio, se la somma è stata accreditata sul conto corrente dell’ente nel mese di ottobre del 2010 il rendiconto dovrà essere redatto entro il 31 ottobre 2011.
La trasmissione del rendiconto, e degli eventuali allegati da parte dei soggetti che vi sono tenuti, deve avvenire, al più tardi, nei trenta giorni successivi al compimento dell’anno di riscossione dell’importo.