La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva fornisce risposta, attraverso l’interpello n. 17 del 2011, al quesito su indennità economica e contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto n. 151/2001.
La AGIDAE, Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica, ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti in merito alla erogazione dell’indennità economica ed al versamento della contribuzione figurativa relativi ai periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario.
Il Ministero ricorda che i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario sono concessi ai soggetti tassativamente indicati dal Legislatore, al fine di prestare assistenza a soggetti con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Durante la fruizione del congedo, il richiedente ha diritto ad un’indennità pari all’ultima retribuzione corrisposta ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
Il Ministero ricorda che queste istituzioni scolastiche – nel nostro caso Istituti Dipendenti dell’Autorità Ecclesiastica, ovvero scuole elementari parificate, poi ricondotte nell’ambito delle scuole paritarie – costituiscono enti di carattere privatistico, pertanto i contributi dei lavoratori da essi dipendenti vengono versati mensilmente all’Inps, sia per quanto concerne la tutela previdenziale che assistenziale.
Fanno eccezione a questa normativa le scuole elementari parificate in virtù dell’obbligo di assicurare alla Cassa Pensioni Insegnanti presso il Ministero del Tesoro poi confluita nell’Inpdap.
Secondo le indicazioni ministeriali l’indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, di cui all’articolo 42 comma 5, decreto n. 151/2001, stante la natura assistenziale della stessa, va erogata dall’Inps anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e, dunque, anche al personale dipendente di scuole elementari parificate paritarie assicurato all’Inpdap.
Queste indicazioni ministeriali sembrano sostenere che anche la relativa contribuzione figurativa venga riconosciuta sia a coloro che risultino iscritti all’Inps sia ai lavoratori del settore privato che, attualmente, siano assicurati all’Inpdap ai soli fini del contributi pensionistici.