Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso alcune valutazioni in riferimento al mancato godimento o pagamento dei permessi per riduzione orario di lavoro e lo fa con una propria nota protocollata come 25/Segr/0009044 emessa in data 3 giugno 2011.
La nota è stata emessa dalla Direzione generale per l’attività ispettiva verso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in risposta ad una serie di domande chiarificatrici scaturite da una precedente decisione della stessa Direzione all’interpello n. 16/2011.
Infatti, nel predente interpello n. 16/2011 si faceva riferimento alla locuzione termine ultimo di godimento dei permessi ma mancava, a detta dell’organismo dei Consulenti del Lavoro, un chiarimento a cui collegare l’insorgenza dell’obbligazione contributiva.
In effetti, la locuzione non trovava, e non o trova tutt’ora, alcun riferimento di tipo contrattuale sia a livello nazionali sia a livello più decentrato quali la contrattazione di secondo livello o quella più strettamente aziendale.
La Direzione del Ministero del Lavoro, ribadendo la natura particolare dei ROL (riduzione orario di lavoro), pone in evidenza che l’istituto contrattuale deve essere regolato solo da regole condividibili che devono ricadere direttamente sul rapporto di lavoro e, per questa ragione, la materia deve essere regolata e risolta solo dagli istituti contrattuali a livello nazionale, aziendale e, persino, dalla contrattazione individuale tra le parti.
La Direzione generale per l’attività ispettiva intende così valorizzare i singoli ambiti produttivi tenendo conto così di ogni singola realtà in cui sono inseriti i lavoratori.
Un parere di questo tipo sembrano anche avvalorate dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione dove si nota un superamento del contratto collettivo nazionale di lavoro rispetto alle fonti di posizione inferiore.
Non solo, la Direzione del Ministero, riportando il contenuto della circolare dell’Inps n.15/2002, pone anche in evidenza che questa posizione è anche avvalorata anche dallo stesso istituto previdenziale quando scrive
Tale termine può essere differito in virtù di accordi e/o regolamenti aziendali o anche pattuizioni individuali tendenti ad agevolare il più possibile l’effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore entro i limiti fissati dall’art. 9 comma 1 e 2 della convezione OIL; ovviamente il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso ferie non godute coincidono con il mese in cui cade tale termine differito.