Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011, il Decreto interministeriale 10 giugno 2011 con l’attuazione dell’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In particolare, il testo precisa che gli enti di previdenza pubblici devono comunicare all’Agenzia del demanio, entro 30 giorni dall’approvazione dei piani di impiego prevista dall’art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l’ammontare delle restanti risorse da destinare all’acquisto di immobili adibiti ad uso ufficio in locazione passiva alle amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali.
Non solo, dovranno anche comunicare la sistemazione allocativa dei poli logistici integrati, quali sedi unitarie degli Enti previdenziali e degli Uffici del Ministero del lavoro, disciplinati con separato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 marzo 2011, in corso di registrazione recante l’individuazione degli ambiti e dei modelli organizzativi di cui all’art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in attuazione dell’art. 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172, che prevede, anche ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell’art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la realizzazione dei poli logistici integrati per le finalità di integrazione allocativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Enti previdenziali e assistenziali e, per l’acquisizione delle relative sedi, il ricorso alle risorse di cui al comma 4 dell’art. 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Ricordiamo che una volta ultimata la procedura di acquisizione, l‘Agenzia del demanio, ai sensi del comma 222 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009, provvede a stipulare con l’ente di previdenza pubblico un apposito contratto di locazione passiva, previa determinazione di congruità del canone, da quantificarsi in misura pari al valore minimo locativo fissato dall’Osservatorio del mercato immobiliare.
Qualora l’ente di previdenza pubblico non provveda a definire entro 60 giorni l’acquisto di cui al comma 1, l’Agenzia del demanio procede secondo le disposizioni contenute nel comma 222 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009.