Il Ministero del lavoro, attraverso la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha diffuso un interessante interpello che intende chiarire, in caso di inottemperanza al decreto del giudice, i poteri del personali ispettivo.
L’interpello, n. 5/2011, nasce da una richiesta del Sindacato Nazionale Assotrasporti che intendeva conoscere il parere della Direzione in ordine ai poteri del personale ispettivo in caso di inottemperanza al decreto del giudice con cui viene ordinato al datore di lavoro di cessare la condotta antisindacale, nelle more del giudizio ex art. 650 c.p., con cui si punisce la inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità .
La Direzione del ministero, nella risposta all’interpello, intende fare riferimento alle ipotesi in cui il personale ispettivo venga a conoscenza dell’inottemperanza da parte del datore di lavoro del decreto dell’Autorità giudiziaria, prima che venga definito il procedimento penale ex art. 650 c.p. con cui il giudice potrebbe irrogare, al medesimo datore inadempiente, la sanzione dell’arresto o dell’ammenda.
Per prima cosa occorre osservare che, siccome si tratta di violazioni di carattere penale, il personale ispettivo del Ministero è tenuto al dovere di prescrizione obbligatoria, così come si prevede dall’ex articolo 15 del decreto n. 124/2004.
Secondo il disposto qualora il personale ispettivo del Ministero del lavoro rilevi violazioni di carattere penale ha l’obbligo di impartire una prescrizione obbligatoria con gli effetti, nel caso di adempimento della medesima, di estinzione del reato ex art. 24 D.Lgs. n. 758/1994.
Così, qualora il personale ispettivo accerti che il datore di lavoro non abbia adempiuto all’ordine impartito dall’autorità giudiziaria come rilevabile dal decreto, eventualmente prodotto dalle organizzazioni sindacali interessate, lo stesso personale provvederà ad impartire una prescrizione avente il medesimo contenuto di quanto stabilito dal giudice, eventualmente richiamando il decreto stesso nel corpo della provvedimento prescrittivo.
La Direzione, però, allo scopo di coordinare l’attività del personale ispettivo con le fasi di un procedimento penale eventualmente già in corso, rileva che il suddetto personale, prima di procedere alla applicazione della prescrizione, avrà cura di contattare l’Autorità inquirente territorialmente competente.