Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la circolare n. 28 del 2 novembre 2011, interviene chiarendo alcuni punti in merito alla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, materia modificata in seguito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) che, nell’ambito della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, ha ricondotto i giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione al rito del lavoro, riscrivendo le norme speciali contenute negli artt. 22 e 23 della Legge n. 689/1981.
Tra le novità introdotte dal decreto legislativo è sicuramente da ricordare l’introduzione di una uniforme disciplina del procedimento di inibitoria. Il nuovo testo riconosce che nei casi in cui si prevede la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l’ordinanza.
In sostanza, la norma prevede che la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento opposto possa essere concessa dal giudice, con ordinanza non impugnabile, nei soli casi in cui la sospensione sia stata espressamente richiesta dall’opponente e sentite le parti e solo quando ricorrano gravi e circostanziate ragioni di cui il giudice deve dare esplicitamente conto della motivazione del provvedimento di sospensione.
Il dettato normativo stabilisce che, allo scopo di dare piena attuazione al principio del contradditorio, l’ordinanza che sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento opposto non può essere emessa prima dell’udienza fissata per la comparazione delle parti. Il giudice, però, può disporre la sospensione a condizione, a pena di inefficacia del provvedimento stesso, cha la sospensione sia confermata con ordinanza entro la prima udienza successiva.