Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo a punto due provvedimenti finalizzati all’occupazione delle persone svantaggiate e delle donne
Il decreto, avente la firma del ministro del lavoro Elsa Fornero e del ministro Vittorio Grilli, prevede la definizione di alcune agevolazioni contributive destinati ai datori di lavoro che abbiano stipulato, fino alla data del 31 dicembre 2012, contratti di inserimento lavorativo.
Il provvedimento del Ministero realizza un importante risultato che permette ai datori di lavoro di ottenere i tanto attesi contributi economici previsti per l’assunzione di donne negli anni dal 2009 al 2012 prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile.
Oltre alle donne, il ministero ha anche messo a punto le condizioni finalizzate all’assunzione dei lavoratori cosiddetti svantaggiati, così come definiti dal regolamento comunitario CE n. 800/2008. A questo proposito, rientrano tra i lavoratori svantaggiati quelli non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero i soggetti che, negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della durata di almeno sei mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa di natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.
Non solo, sono lavoratori svantaggiati coloro che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d’istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione o che risultino occupati in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna.
Il provvedimento del Ministero prevede, nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato, sarà possibile derogare alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che ordinariamente sono necessarie per poter instaurare un rapporto di lavoro di questo tipo.