Il Ministero del lavoro ha stipulato un protocollo d’intesa per le attività di conciliazione con i consulenti del lavoro dando via alle disposizioni contenute nel Collegato del lavoro, legge 183/2010.
Il documento contiene principi per redigere il regolamento necessario al lavoro delle Commissioni che sono istituite presso i Consigli provinciali. L’intesa ribadisce anche il ruolo di vigilanza e coordinamento per gli aspetti organizzativi del CNO verso le commissioni dei CP oltre a istituire il tavolo congiunto semestrale per il monitoraggio e il coordinamento.
Ricordiamo che l’articolo 76 del decreto legislativo n. 276/2003 indica, tra gli organi abilitati alla costituzione della commissione di certificazione, i Consigli Provinciali dei consulenti del lavoro, di cui alla legge 11 gennaio 1979 n. 12. In effetti, si stabilisce che le commissioni di certificazione operano nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.
L’intesa con il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro prevede, entro 60 giorni dalla firma dell’accordo, di approvare il regolamento sulla base del quale si costituiscono ed operano le Commissioni istituite presso i Consigli Provinciali.
Il regolamento stabilisce la procedura di certificazione, così come prevede l’articolo 78 del decreto 276/2003, e la definizione dei componenti della commissione stessa che non possono essere inferiore a tre.
L’intesa prevede l’obbligo di comunicazione al Ministero del lavoro, con cadenza semestrale, ogni modifica dei componenti della commissione e l’obbligo per i membri delle commissioni di partecipazione ad appositi corsi di formazione, organizzati dal Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro anche per il tramite della Fondazione Studi.
Non solo, l’intesa, al fine di assicurare dei giudizi equi, prevede in modo esplicito l’obbligo di audizione dei lavoratori interessati dal provvedimento emesso dalla commissione ai fini della verifica della reale volontà delle parti contraenti.
L’Intesa non trascura nemmeno gli aspetti organizzativi della commissione che deve prevedere sistemi di conservazione e custodia degli atti di certificazione, oltre a definire criteri oggettivi di validità delle sedute e delle delibere.
È anche previsto l’obbligo di fornire al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con cadenza trimestrale, un resoconto dell’attività svolta, con particolare riferimento al numero e alla tipologia di istanze e di contratti certificati, secondo un modulo di rilevazione che verrà predisposto dal Ministero del lavoro entro un mese dalla stipulazione del presente protocollo.