Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, ovvero il Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva dell’Unione Europea 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva, sempre dell’Unione Europea, 95/16/CE relativa agli ascensori.
Il nuovo regolamento fissa, tra l’altro, i criteri oggettivi ritenuti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
A questo proposito si ricorda che, per quanto disposto dall’articolo 5, gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il presente regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti nell’allegato I.
Non solo, gli ascensori e i componenti di sicurezza devono essere muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato II e per questa ragione sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del regolamento.A questo riguardo la marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile e deve, altresì, essere apposta su ciascun componente di sicurezza elencato nell’allegato IV o, se ciò non è possibile, su un’etichetta fissata al componente di sicurezza.
Il Regolamento ricorda che è vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
Il regolamento precisa che ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea, ad essere incorporata in un ascensore cui si applica il presente regolamento, può essere liberamente commercializzata.
La persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione e l’installatore dell’ascensore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell’impianto.