Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha offerto un chiarimento ad opera della Direzione Generale per l’attività Ispettiva in merito all’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004 sulla maturazione requisiti contributivi per il diritto all’indennità di disoccupazione.
La richiesta perviene dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che ha presentato istanza di interpello. In particolare, l’Ordine a questa Direzione generale per avere precisazioni in merito ai requisiti di natura chiede se, ai fini del rispetto del requisito contributivo richiesto per l’erogazione della suddetta indennità, possa considerarsi “periodo neutro” quello fruito dal figlio convivente per prestare assistenza al genitore affetto da grave disabilità.
Il Ministero, una volta acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive per il Lavoro, ricorda che l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola costituisce una forma di sostegno al reddito, corrisposta dall’INPS ai lavoratori dipendenti assicurati contro la disoccupazione involontaria e che l’indennità viene riconosciuta nelle ipotesi il cui rapporto di lavoro sia cessato per cause non imputabili alla volontà degli interessati, ossia qualora gli stessi siano stati licenziati, ovvero nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato sia venuto meno per scadenza del termine.
A parere del Ministero, il disposto normativo di cui sopra contempla due presupposti, entrambi indispensabili ai fini del riconoscimento del predetto beneficio, ossia l’anzianità contributiva, nella misura in cui si richiede che il lavoratore possa far valere, ai fini della disoccupazione involontaria, un contributo versato almeno due anni prima della cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro insieme ad un requisito contributivo fissato in un numero pari ad almeno 52 contributi utili settimanali, nei due anni immediatamente precedenti la data di fine del rapporto.
Ai fini del perfezionamento del secondo requisito richiesto dalla norma, tra gli altri, si considerano utili i contributi figurativi disposti, ad esempio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria per maternità, mentre non si possono conteggiare i periodi di malattia ed infortunio sul lavoro, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, nonché, ex art. 42, D.Lgs. n. 151/2001, le assenze per la fruizione di permessi e congedi per motivi di assistenza a figli con handicap grave.