È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2011 il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2010 concernente l’adeguamento dell’importo delle sanzioni amministrative in materia di collocamento obbligatorio di cui all’articolo 15 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.
Ricordiamo che in base alla disposizione citata i datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alla legge 12 marzo 1999 n. 68, sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della predetta legge, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto la periodicità dell’invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l’applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie.
I prospetti sono pubblici e gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
Secondo queste disposizioni le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano a questi obblighi sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma originaria di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 12 marzo 1999 n. 68, sono, per effetto dell’applicazione della variazione percentuale, elevati da euro 578,43 ad euro 635,11 e da euro 28,02 ad euro 30,76.
Non solo, lo stesso adeguamento spetta, sempre secondo l’adeguamento previsto, per la sanzione amministrativa di cui all’art. 15, comma 4, della legge 12 marzo 1999 n. 68 viene elevata da euro 57,17 ad euro 62,77.
C’è qualcosa che non va, invece. Intanto la legge è espressa ancora in lire, quindi è già sorpassata, ma soprattutto gli importi delle sanzioni sono ridicoli. Se è vero che nel 2000, 50.000 lire al giorno avvicinavano il costo del lavoratore non impegnato, ora i 25 euro che vengono richiesti come sanzione, sono ridicoli.
E, come si ricava da articoli apparsi sulla stampa in questi giorni, sono proprio le aziende preposte al controllo ad essere le prima a non essere in regola, e come fanno ad automultarsi?
Buon lavoro.