In arrivo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la circolare n. 24 del 12 settembre 2011, alcuni chiarimenti in merito all’articolo 11 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, dedicato ai livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi.
Il chiarimento si è reso necessario al fine di offrire maggiore certezza al quadro legale di riferimento per la regolamentazione dei tirocini così da ricondurli alla loro funzione di formazione e orientamento dei giovani. Si ricorda che i tirocini sono di esclusiva competenza regionale come indicato dalla sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale.
Il Ministero precisa che la norma non è retroattiva, ossia le disposizioni introdotte dal decreto legge non riguardano i tirocini avviati o approvati prima del 13 agosto, che proseguiranno seguendo la normativa precedente e fino alla loro scadenza.
Il personale ispettivo del Ministero sarà responsabile per la sua corretta applicazione e verificherà l’effettiva tipologia del tirocinio e la sua legittimità alla luce della normativa. Se detto personale riscontrasse un tirocinio non conforme alla disciplina, allora potrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative e con il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi sinora omessi.
Non solo, in base alla circolare del Ministero l’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 13 ha per oggetto esclusivamente i livelli essenziale di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento. In effetti, il quadro rientra anche come politica di sostegno alla riforma dell’apprendistato e si pone come l’obiettivo di agevolare le scelte professionali e di occupabilità dei giovani nella transizione dalla scuola al lavoro.
Non rientrano tra i campi dell’applicazione del decreto i tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro svolti a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità così come i tirocini promossi a favore di disabili psichici, invalidi fisici, psichici e sensoriali. Per questa particolare categoria resta in vigore la disciplina specifica prevista dall’articolo 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68.