Il MIUR, ossia il Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca Scientifica, ha offerto alcuni chiarimenti in merito al congedo straordinario che spetta ai dottorati di ricerca.
In effetti, già con la circolare n. 15 il Ministero aveva fornito alcuni chiarimenti, con la circolare n. 120 del 4 novembre 2002, in merito precisando che la normativa in vigore, l’articolo 52 della Legge n. 448 del 28 febbraio 2001, che ha modificato la legge n. 476 del 13 agosto 1984, è intervenuta chiarendo alcune modalità di concessione e di fruizione del congedo straordinario per motivi di studio per i docenti ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.
Il Ministero precisa che la concessione del congedo straordinario non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova e che la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all’intera durata del dottorato.
Non solo, il Ministero ricorda anche che il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità e che il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2 della legge 476/84.
Si precisa che l’Inpdap, l’ente previdenziale dei dipendenti pubblici e poi confluito nell’Inps, ha precisato il suo orientamento attraverso una nota della Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali protocollata come 1181 del 19 ottobre 1999.
La circolare n. 15 si è resa necessaria allo scopo di chiarire finalmente l’orientamento del Ministero risolvendo ogni possibile dubbio interpretativo. La Circolare ministeriale è il frutto di un lavoro congiunto tra la “Direzione generale per l’istruzione universitaria” e l’Ufficio legislativo del Ministero.
Il sindacato, in particolare la Cisl Scuola, pur recependo in modo positivo il ruolo dei dipendenti assunti a tempo determinato visto che anche a questo personale deve essere esteso l’applicabilità del diritto al congedo, dall’altra parte, il sindacato ritiene l’interpretazione del disposto abbastanza restrittiva visto che circoscrive la platea degli ammessi. Infatti, sempre su indicazione ministeriale il congedo spessa ai soli supplenti annuali o assunti fino al termine delle attività didattiche.