Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il messaggio 135 dello scorso 6 settembre 2012 intitolato come “Liquidazione ferie non fruite – articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95”, ha fatto sapere la posizione della pubblica amministrazione sul tema delle ferie non godute in ambito scolastico.
Con il messaggio 135, a seguito di parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato, il Ministero ha disposto la liquidazione dei compensi per le ferie non fruite dal personale della scuola interessato, con contratto a tempo determinato e indeterminato, maturate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 95 del 6.7.2012, ovvero spending review.
Il sindacato, in modo particolare la CISL Scuola, ha più volte fatto presente che la precedente decisione del Ministero non si accorda alla nostra normativa di riferimento: dalla contrattazione collettiva del comparto alle disposizioni legislative in essere.
Ricordiamo, ad esempio, che il base all’articolo 13 del contratto collettivo del comparto
Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito
Non solo, le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili e all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
Oltre a quanto disposto anche dall’articolo 19 dello stesso contratto di settore
Le ferie del personale assunto a temo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione
del rapporto