Oggi parliamo della mobilità non indennizzata per tutti coloro che erano titolari di un contratto di apprendistato. Una previsione che permetterà agli apprendisti che hanno perso il lavoro di poter vantare uno strumento in più per ritornare nel mondo professionale, e che prevede alcune rigide modalità di ingresso. Iniziamo pertanto con il ricordare che possono godere della mobilità senza indennizzo i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, imprenditori e non, con organico aziendale anche inferiore a 15 dipendenti, titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia pieno che parziale con rapporto di apprendistato.
L’iscrizione nelle liste di mobilità, senza diritto all’indennità, è quindi possibile per tutti i lavoratori nei confronti dei quali il datore di lavoro abbia esercitato il diritto di recesso dal rapporto con procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, e ancora per quelli “cessati” con dimissioni per giusta causa.
Per quanto concerne le prestazioni fruibili, ricordiamo che coloro che sono iscritti nelle liste di mobilità potranno essere assunti con contratto a termine fino a 12 mesi (in tal caso il datore di lavoro paga i contributi all’Inps in misura ridotta, pari a quella prevista per gli apprendisti). I lavoratori delle liste di mobilità possono essere assunti anche con contratto di lavoro a tempo indeterminato: in questo caso il datore di lavoro, per i primi 18 mesi, pagherà solo i contributi in misura pari agli apprendisti.
Particolarmente interessante è a questo punto comprendere in che modo il Ministero del Lavoro e l’Inps considerano l’accesso a tali liste. Per il Ministero del Lavoro “la ratio dell’istituto in esame – c.d. mobilità non indennizzata – risiede nella finalità di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro del personale licenziato, consentendo al contempo alle imprese che volessero assumere tali lavoratori di fruire di particolari agevolazioni contributive”
Per l’inps è invece esclusa, “allo stato attuale della normativa – l’iscrizione nelle liste di mobilità in seguito a licenziamento (…) da parte di datori di lavoro che non esercitano attività di impresa possano comportare, per il datore di lavoro che assuma tali lavoratori, i benefici contributivi”.
In merito, qui il nostro focus sulla mobilità per apprendisti.