Anche gli apprendisti possono andare in mobilità. Secondo quanto contenuto nell’interpello n. 25/2012 del ministero del lavoro, infatti, gli apprendisti licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti hanno pieno diritto a iscriversi alle liste di mobilità. La facoltà, che fino a ieri era riservata esclusivamente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, deriva dalla nuova qualificazione del contratto di apprendistato, denominato “speciale rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, in seguito alle novità del d. lgs. 167 / 2011.
Ad ogni modo, attenzione a non fare confusione. La possibile iscrizione nelle liste di mobilità da parte degli apprendisti, infatti, non dà titolo all’indennità di mobilità, che invece spetta ai lavoratori collocati in mobilità appartenenti alle imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Il ministero vuole pertanto chiarire come sia opportuno assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro da parte del personale licenziato, consentendo nel contempo alle imprese che volessero assumere tali lavoratori di fruire di particolari agevolazioni contributive.
Con l’interpello immediatamente successivo, inoltre, il ministero ha detto la sua sull’interpretazione dell’articolo 7 del Testo Unico sugli apprendisti, che reca la disciplina delle assunzioni di lavoratori in mobilità, effettuate con il contratto di apprendistato. Il ministero ha in particolare ammesso come sia possibile prescindere dal rispetto dei limiti di età previsti per le diverse forme di apprendistato.
In maniera più compiuta, il ministero ha spiegato come l’assunzione dei soggetti iscritti nelle liste di mobilità sia finalizzata alla loro qualificazione o riqualificazione professionale. Requisito per l’assunzione con contratto di apprendistato è l’iscrizione nelle liste di mobilità, a nulla rilevando pertanto che si tratti di mobilità indennizzata o meno. Pertanto, infine, il ministero dichiara come la disciplina relativa all’assunzione tramite apprendistato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità costituisca una disciplina speciale, e come pertanto tale tipologia contrattuale possa ben essere utilizzata a prescindere dal requisito dell’età anagrafica posseduto dal lavoratore al momento dell’assunzione.
Qui il nostro speciale sui nuovi ammortizzatori sociali 2012.