La riforma del lavoro ha voluto combattere l’utilizzo elusivo del contratto a termine introducendo nuove modalità per l’impugnazione di azioni giudiziali e stragiudiziali in caso di contenziosi, peraltro prevedibili per l’abuso reiterato di questa tipologia di contratto
In effetti, il limite dei 36 mesi per il contratto a termine, oltre il quale c’è la trasformazione a tempo indeterminato, aveva favorito l’abuso e, quindi, l’utilizzo elusivo del contratto a termine, continuamente rinnovato tra le parti fino ai 36 mesi totali, al punto che alcuni lavoratori erano titolari di più contratti a termine negli anni con lo stesso datore di lavoro.
Le novità introdotte dalla Riforma del Lavoro in termini di rinnovi sia per il contratto a termine che per il contratto a progetto, anche se con finalità giustificate, potrebbero provocare delle perdite di posti di lavoro e da questo rischio potrebbero nascere dei contenziosi. E proprio nell’ambito dei contenziosi la riforma ha introdotto nuove modalità di azioni giudiziali e stragiudiziali per contratti a termine.
Avevamo già comunicato in altra sede le novità sull’impugnazione in via stragiudiziale del contratto a termine prevista dall’art. 32 del Collegato Lavoro. Novità che raddoppiano i tempi a disposizione del lavoratore prima dell’impugnazione del contratto (leggi anche Contratto a termine, le nuove scadenze per l’impugnazione).
Quindi, a partire dai contratti in scadenza nel 2013, la Riforma del Lavoro porta da 60 a 120 giorni il termine per l’impugnazione stragiudiziale del contratto a termine determinato scaduto, ma riduce da 270 a 180 giorni il termine per l’azione giudiziale, ovvero dell’azione legale presso il giudice. Quindi si è passati da 60 giorni a 120 giorni per impugnare il contratto e da 270 giorni a 180 giorni per poi agire in giudizio, riducendo i tempi tra l’impugnazione e l’azione legale.
Quest’intervento ha lo scopo di abbreviare i tempi del contenzioso tra datore di lavoro e lavoratore e comporta un’altra novità: il lavoratore avrà più tempo per decidere l’impugnazione per poi agire in giudizio in pochi mesi e tramite il proprio avvocato.
NOTA
Il comma 12 dell’art. 1 della Riforma del Lavoro chiarisce che i nuovi termini di impugnazione si applicano alle cessazioni di contratti a termine che si verificano dal 1° gennaio 2013. Quindi i contratti in scadenza nel 2012 seguiranno la vecchia disciplina. Per i contratti che scadranno dopo l’entrata in vigore della legge (18 luglio 2012) ma prima di tale data (quindi fino al 31 dicembre 2012) si continuerà ad applicare la regola precedente (quindi 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 270 per quella giudiziale).