I contribuenti che hanno i requisiti necessari per accedere al nuovo regime agevolato e che hanno iniziato un’attività dal 1° gennaio 2012 devono darne comunicazione barrando l’apposita casella del modello AA9/11 di dichiarazione di inizio attività.
È in regola chi ha barrato la casella relativa ai “vecchi minimi” nella presentazione della dichiarazione prima che fosse approvato il modello con la casella ad hoc per i “nuovi minimi”. Chi, invece, ha aperto la partita Iva senza fare nessuna comunicazione, può presentare la dichiarazione della variazione dei dati entro 60 giorni dalla comunicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Chi ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 e dal 1° gennaio 2012 vuole passare al nuovo regime fiscale agevolato, non deve fare nessuna comunicazione, se ha applicato il regime dei minimi fino al 31 dicembre 2011. Chi, invece, applicava il regime ordinario e sono trascorsi i tre anni di permanenza obbligatoria, dovrà comunicare l’opzione per il regime dei “nuovi minimi” mediante il quadro VO da allegare al modello Unico 2013.
Chi accede ai “nuovi minimi” e fino al 31 dicembre 2011 applicava il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, deve comunicare la dichiarazione di variazione dati, la revoca del vecchio regime e l’adesione al nuovo regime agevolato.
I contribuenti sono liberi di lasciare il nuovo regime per proseguire con il vecchio, cioè con la determinazione delle imposte sul reddito e dell’Iva, ma devono darne una successiva comunicazione mediante il quadro VO della dichiarazione annuale Iva. Da tenere presente, comunque, che la scelta è irrevocabile: se si rinuncia al nuovo regime agevolato, non è più possibile cambiare. Questo vale anche in caso di inizio attività, quando non si vuole usufruire del nuovo regime.
Il reddito d’impresa e di lavoro autonomo dei “nuovi minimi” si calcola facendo la differenza tra ricavi/compensi incassati e spese sostenute nell’anno d’imposta, secondo il “principio di cassa”, considerando anche eventuali plusvalenze e minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione, e deducendo i contributi previdenziali e assistenziali.