I lavoratori dello spettacolo, cioè i soggetti che stabilmente e professionalmente svolgono attività destinate alla realizzazione di spettacoli, possono essere assunti direttamente con le modalità previste per tutti gli altri lavoratori subordinati.
Per i lavoratori subordinati cittadini di Paesi della Comunità europea si applicano le modalità di assunzione previste per i lavoratori italiani, mentre per quelli extracomunitari si deve seguire una procedura particolare, cioè richiesta scritta di nulla osta alla Questura.
La Questura deve verificare che non sussistono nei confronti dello straniero motivi ostativi al soggiorno e all’ingresso in Italia per motivi di lavoro e di conseguenza rilascia il nulla osta.
Il nulla osta viene rilasciato entro 120 giorni dalla domanda e deve essere utilizzato entro 180 dal rilascio.
Il nulla osta viene rilasciato per un periodo iniziale non superiore a 12 mesi, salvo proroga.
Il rilascio del nulla osta deve essere comunicato allo sportello unico della provincia ove ha sede legale l’impresa per la stipula del contratto di soggiorno.
Adesso, l’Enpals (Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), con messaggio n. 3 del 16 marzo 2011 ha reso noto una modifica già comunicata dal Ministero del lavoro.
Infatti, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 1° febbraio 2011, ha comunicato che le modalità di rilascio dell’autorizzazione all’assunzione di lavoratori extracomunitarinello spettacolo, stabilite con precedente circolare n. 34 del 13 dicembre 2006, sono da ritenersi modificate.
Pertanto, alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non deve essere più allegato il parere del Dipartimento dello spettacolo, previsto nella previgente formulazione (Decreto legislativo n. 286 del 1998).
Da ciò deriva che alla domanda di primo ingresso da presentare a cura dei datori di lavoro non deve più essere allegato il parere del Dipartimento dello Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali.
Stessa procedura vale per la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano presentare in alternativa a tale parere.
Per maggiori informazioni si rinvia all’Enpals.