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Modello 730/2012 integrativo per correzione errori e/o omissioni

 Scadenze fiscali da ricordare: il 25 ottobre è il termine ultimo per la presentazione del Modello 730/2012 integrativo per correzione errori e/o omissioni.

Si ricorda che il Modello 730/2012 integrativo per correzione errori e/o omissioni si riferisce alla dichiarazione che possono presentare i contribuenti allo scopo di integrare o correggere errori e/o omissioni verificatisi nella presentazione del Modello 730/2012, come si può desumere dalla denominazione stessa.

Per la presentazione del Modello 730/2012 integrativo per correzione errori e/o omissioni, si deve utilizzare lo stesso del modello 730 originario, ma con l’attenzione a barrare l’apposita casella 730 integrativo presente nel frontespizio: Modello 730/2012 guida alla compilazione.

Per poter accedere a questa seconda possibilità di correggere eventuali errori e/o omissioni è necessario aver presentato regolarmente il modello 730/2012 rispettivamente entro il 16 maggio 2012 al sostituto d’imposta o entro il 20 giugno 2012 al Caf o professionista abilitato.

Si specifica che il Modello 730/2012 integrativo può essere presentato solo se il contribuente ricava un vantaggio concreto dalla correzione della dichiarazione precedente, come un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata, come nel caso in cui si correggono soltanto i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.

Il modello 730/2012 integrativo non è ammesso se le correzioni comportano uno svantaggio per il contribuente a favore del Fisco e, quindi, un minor credito o un maggior debito.

NOTE
*Il modello730/2012 integrativo non va presentato al sostituto d’imposta, ma va presentato ad un CAF o professionista abilitato, mentre il modello 730/2012 originario andava presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico.
*In alternativa alla presentazione del modello 730 integrativo, segnaliamo due modalità più complesse, ma che consentono tempi più lunghi:
1) la presentazione del modello UNICO PF 2012 “integrativo a favore” entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva entro il 30 settembre 2013;
2) la presentazione dell’istanza di rimborso dei maggiori crediti d’imposta. Naturalmente il contribiente sceglierà le opzioni più convenienti al suo caso e alla sua situazione.

APPROFONDIMENTI
*Prorogati i termini per la presentazione del modello 730/2012

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