Scadenze fiscali da ricordare: 31 OTTOBRE 2012. È di prossima scadenza la presentazione del modello IVA TR per il rimborso infrannuale o la compensazione dei crediti IVA relativi al 3° trimestre 2012.
Devono rispettare la scadenza per la presentazione del modello IVA TR, fissata al 31 ottobre 2012, solo i contribuenti in possesso dei requisiti indicati all’art. 30, comma 3, lett. a), b), c), e) e d), del D.P.R. n. 633/1972 e che, nel 1°, 2° o 3° trimestre del periodo d’imposta, hanno maturato un credito IVA superiore a 2.582,28 euro.
Per la presentazione della domanda di rimborso va utilizzato il nuovo modello IVA TR predisposto dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 20 marzo 2012 in attuazione delle novità introdotte dalla Legge Comunitaria 2010, dalla Manovra di Ferragosto 2011 e dal Decreto fiscale 2012.
Si ricorda che, per portare in compensazione il credito IVA trimestrale maturato, va utilizzato il modello F24 indicando il codice tributo relativo al 3° trimestre 2012: “6038”.
Si specifica, inoltre, che in base all’art. 8, comma 2, lett. h) della Legge Comunitaria 2010 (Legge n. 217 del 15 dicembre 2011) è possibile richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale anche per le operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies del D.p.r. 633/72, ma solo se d’importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate.
Pertanto, il modello IVA TR può essere presentato anche con riferimento ai servizi eseguiti da soggetti passivi italiani a soggetti passivi non stabiliti in Italia relativi a *lavorazioni relative a beni mobili materiali; *trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; *servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; *servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra UE o relativi a beni da esportare fuori dall’UE.
Si ricorda che
*in seguito a modifica introdotta dal D.L. n. 138/2011 (“Manovra di Ferragosto 2011”), l’aliquota IVA è stata portata dal 20% al 21% (art. 2, comma 2-bis).
*in base all’art. 8, commi 18-20 del Decreto fiscale 2012 (D.L. n. 16/2012) è prevista una riduzione del tetto per il credito IVA che può essere portato in compensazione senza l’obbligo di presentare a priori l’istanza infrannuale per il suo utilizzo in compensazione, riducendolo liberamente da 10 mila a 5 mila euro.
APPROFONDIMENTI
*Modello 730, proroga per il 2012: aggiornamento