Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 del decreto del ministero della giustizia n. 138, con il quale viene individuato l’atto costitutivo e lo statuto con i quali i notai potranno dare vita alle nuove srl semplificate, ha preso il via la fase nascente dell’ultima nata tra le forme giuridiche societarie previste dal nostro ordinamento. Vediamo allora come è composto il modello, e quali sono le principali clausole che condizioneranno la nascita e la vita di questa particolare forma societaria, nata originariamente per favorire le attività dei più giovani, e poi gradualmente evolutasi in qualcosa di “diverso”.
Il modello, fin dal primo sguardo, è evidentemente improntato alla massima semplicità e trasparenza. Sono infatti contenuti 10 soli articoli, la maggior parte dei quali non personalizzabili e non modificabili, che contribuiscono a definire in maniera chiara quali siano le caratteristiche della srl semplificata.
All’articolo 1 si ribadisce la denominazione societaria di società a responsabilità limitata semplificata e la sede dell’attività, mentre all’articolo 2 il modello prevede l’elencazione dell’oggetto sociale, con il dettaglio delle attività caratteristiche svolte dall’azienda. All’articolo 3 appare invece il riferimento al capitale sociale, che può anche esser inferiore a 10 mila euro, e deve essere sottoscritto integralmente in sede di costituzione (vedi anche Srl semplificata, impossibile distribuire gli utili).
All’articolo 4, un cenno sul divieto al trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della cessione. All’articolo 5 un riferimento generico sul fatto che l’amministrazione della società sia affidata a uno o più soci, scelti con decisione dei soci. Quindi, all’articolo 6, la nomina degli amministratori, con qualificazione e ruolo svolto nell’ambito del consiglio di amministrazione e, all’articolo 7, il riferimento della rappresentanza generale a carico dell’organo di amministrazione.
Assemblea dei soci, conferimenti e benefici di diritti di bollo e segreteria, oltre all’esenzione degli onorari notarili, completano l’atto costitutivo delle società semplificate (vedi Costi srl semplificata).