Scade lunedì prossimo la presentazione del modello Unico PF 2012. Aggiornamenti sulla base imponibile dei contributi Inps di artigiani e commercianti, dovuti a saldo per l’anno precedente, al netto dei minimali e degli acconti già versati.
In base alla circolare Inps 27 giugno 2012, n. 90, la base imponibile Inps per artigiani e commercianti è formata dai redditi totali d’impresa conseguiti nel 2011, al netto delle eventuali perdite dei precedenti periodi d’imposta scomputate dal reddito dell’anno.
Per i soci lavoratori di srl artigiane o commercianti (con o senza trasparenza) va calcolata la parte del reddito d’impresa della società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, con o senza la relativa distribuzione del dividendo.
In base all’articolo 3-bis, comma 1, decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, anche per i soci delle srl (con o senza trasparenza) i contributi vanno calcolati sui redditi totali d’impresa e non solo sul reddito che consente l’iscrizione nella gestione di riferimento.
Gli imprenditori individuali devono riportare il reddito d’impresa al lordo dell’Ace nel quadro RR relativo all’Inps. Secondo quanto indicato nel modello Unico PF 2012, il reddito d’impresa delle imprese individuali, anche familiari o coniugali, è indicato al lordo dell’Ace nel rigo RF47, perché la deduzione Ace viene tolta direttamente dal reddito complessivo nel rigo RN1.
Per le società di persone, l’Inps ha stabilito che i contributi di artigiani e commercianti vanno calcolati considerando il reddito d’impresa al lordo della deduzione Ace. Questa regola va applicata anche per il reddito d’impresa delle “srl trasparenti” (articolo 116 del Tuir) da assegnare pro quota ai soci iscritti.
Per quanto riguarda i soci commercianti e artigiani delle “srl non trasparenti” va considerato il reddito d’impresa al lordo dell’agevolazione. Più chiaramente: anche se non compilano il rigo RS37 del loro Unico PF, i soci commercianti e artigiani delle srl non trasparenti devono considerare come imponibile Inps la loro quota di partecipazione agli utili del reddito della società, da dichiarare nel rigo RN6, colonna 2, di Unico SC 2012, cioè prima della deduzione Ace, indicata nella successiva colonna 3.
APPROFONDIMENTI
*Nota Inps sui contributi 2012 per artigiani e commercianti