Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso una circolare, la n. 20 del 1 agosto 2012, per illustrare alcune indicazioni operative in merito alle modifiche introdotte dalla recente riforma del mercato del lavoro del governo Monti.
Infatti, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ricorda, sempre attraverso la circolare, che la disciplina del lavoro intermittente è stata recentemente modificata dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante le disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
In base al contenuto della circolare, le modifiche riguardano, in particolare, il nuovo campo di applicazione dell’istituto, l’obbligo di comunicazione della chiamata del lavoratore e la disciplina del periodo transitorio.
A questo proposito si ricorda che dallo scorso 18 luglio è ora possibile utilizzare questa particolare tipologia contrattuale in due ipotesi. Nella prima, così come evidenzia l’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003, il lavoro intermittente può essere utilizzato
per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana o dell’anno
O, in alternativa, il lavoro intermittente può essere concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni di età ovvero da lavoratori con più di 55 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.
Ad ogni modo, ricordiamo che nel nostro ordinamento non è possibile fare il ricorso al lavoro intermittente per sostituire i lavoratori in sciopero o, salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni o presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.
Non solo, non è nemmeno possibile ricorrere al lavoro intermittente alle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Lavoro intermittente.con il limite minimo di anni 55, saranno favoriti parecchi già pensionati con la possibilità del doppio reddito (pensione e lavoro intermittente)penalizzando i lavoratori da anni 26 ad anni 54. Ma che bella trovata. La Sing.a Ministra E. Fornero con il governo tutto, non ha avuto il coraggio taceriano. Tecnici dietro ad una cattedra, senza esperienza diretta nelle realtà produttive e di servizi. La ns. azienda non ha potuto rinnovare il contratto a quattro lavoratori, che difficilmente troveranno ocupazione, salvo con il lavoro in nero. Governo ostaggio dei sindacati e pasticcione.