È stato deciso un ridimensionamento del servizio cosiddetto “stop and go” nei contratti a termine. Infatti, lo scorso dicembre è stato sottoscritto un nuovo accordo, per la precisione il 12 dicembre 2012, tra le parti sociali, ovvero Fise, Unionservizi-Confapi, Legacoopservizi, Federlavoro e servizi-Confcooperative, Agci-Servizi con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti-Uil.
Il nuovo accordo disciplina diversamente la successione dei contratti a termine e trova la sua applicazione ai contratti sottoscritti fino a tutto il 30 giugno 2013.
Si è deciso, infatti, di intervenire sugli intervalli di tempo per la successione dei contratti a termone tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro: il nuovo testo prevede un limite di 20 giorni per i contratti a termine fino a 6 mesi e a 30 giorni per i contratti a termine oltre 6 mesi.
Secondo il testo dell’accordo la riduzione è prevista
1. nei casi di cui all’art. 1, comma 9, lettera h) della L. n 92/2012;
2. per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
3. per temporanei incrementi dell’attività disposti dalla committenza;
4. per la copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività;
5. per lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
6. per servizi nell’ambito di manifestazioni, fiere, eventi.
A questo proposito, l’articolo 1, comma 9 e lettera h) della legge 92/2012, prevede che all’articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato: dall’avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste